RECLAMO MEDITGERRANEA C/5 GARA NEW TEAM S. GIUSEPPE – MEDITERRANEA C75 DEL 7/1/09 COPPA CAMPANIA C/5 SERIE D
Il G.S.T., visto il preannuncio di reclamo, letto il reclamo in via preliminare ne rileva l’inammissibilità essendo stato proposto dalla società Mediterranea C/5 in violazione dei termini abbreviati per le gare di Coppa dei Campionati Regionali di Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti, così come statuiti dalle norme pubblicate in allegato al C.U. n. 31 del 23/10/2008 del C.R. Campania. Invero, i richiamati termini abbreviati prescrivono: “Gli eventuali reclami, non esclusi quelli, eventualmente relativi alla posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte a gare (comprese quelle di finale regionale), ferme restando le altre modalità e prescrizioni di cui all’art. 28 CGS, devono essere preannunciati a questo Giudice, a mezzo telegramma, entro le ore 24.00 del giorni successivo alla gara di riferimento. Le relative motivazioni devono essere inviate a questo Giudice euro lo stesso termine, a mezzo raccomandata postale A.R. che sarà seguita, nella stessa data, da trasmissione a mezzo telefax – dei motivi di reclamo e delle ricevute
delle raccomandata postali A.R., già rimesse allo stesso GST ed alla società controparte. Il reclamo in esame, viceversa, è stato formalizzato con raccomandata postale in data 9/1/09, pervenuta, a questo GST, in data 13/1/09, ovvero oltre il termine temporale innanzi indicati. La consequenziale declaratoria di inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto statuito dal CGS all’art. 33
comma 5. Per tali motivi;
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della
società Mediterranea C/5.
società Mediterranea C/5.

1 commento:
Tutto mbroz!!!
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